DELIBERA N. 3 Seduta del 25 febbraio 2003
Oggetto: Adozione di misure di salvaguardia relative al Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico ex L.365/2000 (P.A.I.L.) e al Piano per la sicurezza idraulica del Livenza - sottobacino del Cellina-Meduna.
IL COMITATO ISTITUZIONALE
PREMESSO che:
- il Comitato Istituzionale ha adottato, con delibera n. 8 del 10 novembre 2000 il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, con adozione delle rispettive misure di salvaguardia per le aree perimetrate a rischio molto elevato;
- il Comitato Istituzionale ha adottato, con delibera n. 2/2003, il progetto di Piano stralcio per la l’assetto idrogeologico del bacino del Livenza, denominato P.A.I.L.;
- tale progetto di piano, in relazione alle conoscenze attualmente acquisite, ha individuato le aree pericolose e le aree a rischio dal punto di vista idraulico e geologico, presenti nel bacino idrografico del Livenza;
- tale progetto di piano ha conseguentemente delimitato le aree pericolose ovvero a rischio sulle quali, ai sensi delle norme di attuazione, sono previste le azioni ammissibili;
- il Comitato Istituzionale ha adottato, con delibera n. 1/2003, il Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza, sottobacino del Cellina Meduna, richiamando la necessità di adottare contestuali misure di salvaguardia relativamente agli articoli 4, 7 e 10 contenute nelle norme di attuazione del predetto piano;
VISTO l’art.17, legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificato dall’art.12, della legge 4 dicembre 1993 n. 493 che consente, peraltro, l’adozione di misure di salvaguardia;
VISTO il D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998 n. 267, e successive modificazioni;
VISTO il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365;
VISTO l’art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132;
VISTO il parere n. 1/2003 espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 19 febbraio 2003, relativo al P.A.I.L. ed alle relative norme di attuazione;
VISTE le norme di attuazione del P.A.I.L., nonché gli artt. 4, 7 e 10 delle norme di attuazione del piano stralcio per la sicurezza idraulica del Livenza, sottobacino del Cellina Meduna;
CONSIDERATA l’opportunità di porre in salvaguardia le norme generali e particolari che riguardano le classi di pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4), anche coerentemente con la procedura già adottata presso Autorità di bacino contermini;
CONSIDERATO che i piani sopracitati perseguono azioni complementari finalizzate alla difesa idrogeologica del territorio e costituiscono entrambi stralci funzionali del piano di bacino del Livenza;
D E L I B E R A
ART.1 - Norme di salvaguardia
Le norme di attuazione relative al piano per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Livenza, limitatamente agli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 del Titolo I, agli articoli 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Titolo II, nonché gli articoli 4, 7 e 10 delle norme di attuazione del Piano stralcio per la sicurezza del bacino del Livenza - sottobacino Cellina-Meduna, costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificato dall’art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Costituiscono altresì parte integrante delle citate norme gli elaborati cartografici allegati al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Livenza che individuano e classificano le aree a pericolosità/rischio elevato e molto elevato.
ART. 2 - Efficacia delle norme di salvaguardia
Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificato dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, le presenti norme di salvaguardia, così come individuate dall’articolo 1 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione dei rispettivi piani e comunque per un periodo non superiore ad anni tre.
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le presenti norme di salvaguardia. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati ovvero quelli per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche.
ART.3 - Pubblicazione
Copia della presente deliberazione è pubblicata entro 90 giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.
ART. 4 - Deposito
La presente deliberazione, il cui testo è consulabile via Internet (www.adbve.it), completa degli elaborati è depositata, ai fini della consultazione, presso: la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Belluno, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia.
Roma, 25 febbraio 2003
IL SEGRETARIO GENERALE
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Dott. Ing. Antonio Rusconi
IL PRESIDENTE
MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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(On. Altero Matteoli)
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