DELIBERA N. 3 Seduta del 01.08.2002
OGGETTO: Bacino del fiume Piave.
Modifica dei termini previsti dallart. 4 comma 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 e dallart. 4 della delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 05.02.2001.
IL COMITATO ISTITUZIONALE
PREMESSO:
- che nella seduta del 5 febbraio 2001 il Comitato Istituzionale ha adottato, ai sensi dellart. 17 comma 6-bis della Legge n. 183 del 18.05.1989, così come modificato dallart. 12 della Legge n. 493 del 04.12.1993, il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Piave nonché le misure di salvaguardia relative al suddetto Piano Stralcio;
- che lart. 1 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 dispone di assumere, per la quantificazione della portata di rispetto, il seguente algoritmo: Q(DMV)=(Kbiol+Knat)*177*S0,85*qmedia*10-6;
- che lart. 4 comma 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 indica i criteri applicativi della portata di rispetto da adottare in via transitoria e per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore delle misure di salvaguardia;
- che lart. 4 comma 3 della citata delibera indica che, a conclusione del suddetto periodo, e sulla base di appositi monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il Comitato Istituzionale valuterà eventuali diversi criteri applicativi per la portata di rispetto;
CONSIDERATO:
- che dal punto di vista idrologico il periodo compreso tra lautunno 2001 e la primavera 2002 si è presentato come particolarmente siccitoso e non è pertanto rappresentativo del carattere medio del sistema idrologico in questione;
- che, per lanomalia del predetto periodo, risulta opportuno prorogare di un ulteriore anno quanto previsto dallart. 4 comma 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 nonché dallart. 4 della delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 05.02.2001;
VISTO il parere favorevole, espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 19.06.2002;
DELIBERA
ARTICOLO 1
Modifica delle misure di salvaguardia
Viene prorogato di un ulteriore anno il periodo che fissa i criteri applicativi della portata di rispetto previsti dallart. 4 comma 2 della Delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001, dando atto che a conclusione del periodo sopra menzionato, e sulla base di appositi monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il Comitato Istituzionale valuterà eventuale diversi criteri applicativi per la portata di rispetto.
ARTICOLO 2
Pubblicazione della delibera
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
ARTICOLO 3
Deposito della delibera
La presente delibera, che è consultabile via Internet (www.adbve.it), è depositata presso la Segreteria Tecnica dellAutorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio (Direzione Generale della Difesa del Suolo), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Veneto, la Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone.
Roma, 01 agosto 2002
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IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Ing. Antonio Rusconi) |
IL PRESIDENTE MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (On. Altero Matteoli) |