DELIBERA N. 2 Seduta del 01.08.2002
OGGETTO: Bacino del fiume Tagliamento.
Modifica delle misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto, adottate dal Comitato Istituzionale con delibera n. 7 del 18.12.2001.
IL COMITATO ISTITUZIONALE
PREMESSO:
- che nella seduta del 18 dicembre 2001 il Comitato Istituzionale ha adottato, ai sensi dellart. 17 comma 6-bis della Legge n. 183 del 18.05.1989, così come modificato dallart. 12 della Legge n. 493 del 04.12.1993, le norme di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto nel bacino del fiume Tagliamento le quali sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino allapprovazione del Piano di Bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;
- che la relativa delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 59 del 11.03.2002;
CONSIDERATO:
- che gli agricoltori, attraverso il Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, pur riconoscendo i presupposti normativi del provvedimento, hanno insistentemente fatto presente la difficoltà in questo momento di poter osservare completamente le nuove norme adottate, in quanto ciò comporterebbe il collasso del sistema agricolo del Medio Friuli;
- che quanto fatto presente dal Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, nonché dallAmministrazione Regionale attraverso i vari assessorati competenti e da varie amministrazioni comunali, risulta meritevole di massima attenzione, in quanto rappresenta una realtà con la quale il nuovo assetto nelluso delle risorse idriche del Tagliamento con i presupposti di cui al D.Lgs. n. 152 del 11.05.1999 e della Legge n. 36 del 05.01.1994 deve confrontarsi;
VISTO che ladottato Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Piave, costituisce un precedente riferimento importante per la fattispecie considerata individuando nelle norme di attuazione le modalità di regolazione delle utenze al configurarsi di una situazione siccitosa;
RITENUTO opportuno, anche per il bacino del fiume Tagliamento, integrare le attuali misure di salvaguardia con dispositivi temporanei qualora si configuri una situazione di deficit idrico;
VISTO il parere favorevole sulliniziativa espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 02.07.2002;
CONSIDERATO altresì che, nella seduta del Comitato Tecnico del 02.07.2002, il rappresentante della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha fatto presente che sussistono alcune oggettive difficoltà di tipo tecnico-operativo in merito al puntuale adempimento di quanto previsto dallart. 6 comma 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 7 del 18.12.2001 che testualmente recita: " (omissis) le opere di presa relative a nuove derivazioni, nonché, entro un anno dalla entrata in vigore del presente provvedimento, quelle relative a derivazioni esistenti, sono rispettivamente progettate o modificate in modo da assicurare anzitutto il mantenimento della portata di rispetto e, subordinatamente, la sussistenza del prelievo";
RITENUTO opportuno modificare tale articolo 6 comma 2 prevedendo comunque lobbligo per i soggetti titolari di derivazione di presentare, entro un anno dallentrata in vigore del provvedimento, il progetto di modifica delle opere di presa esistenti al fine di assicurare anzitutto il mantenimento della portata di rispetto, nonché prevedendo la facoltà, affidata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di concedere, per lesecuzione delle modifiche alle opere di presa ed in relazione allentità delle stesse, fino ad un massimo di due anni dalla data di presentazione del progetto;
VISTO il parere favorevole sulliniziativa, espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 17.07.2002;
DELIBERA
ARTICOLO 1
Modifica dellart. 4 delle norme di salvaguardia
Lart. 4 della delibera del Comitato Istituzionale n. 7 del 18.12.2001 è così integrato:
"Nellipotesi si configuri una situazione di deficit idrico, il Segretario Generale dellAutorità di Bacino, sulla base di una opportuna documentazione tecnica predisposta dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, ovvero dai corrispondenti servizi Regionali, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di sofferenza idrica. In tale provvedimento potrà individuare eventuali temporanee riduzioni della portata di rispetto del fiume Tagliamento alla sezione di Ospedaletto in Comune di Gemona del Friuli(UD)".
ARTICOLO 2
Modifica dellart. 6 delle norme di salvaguardia
Lart. 6 comma 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 7 del 18.12.2001 è così modificato:
"Ove la portata fluente sia inferiore alla portata di rispetto non può essere praticata alcuna derivazione. A tal fine i concessionari dovranno presentare, entro un anno dalla data (11.03.2002) di entrata in vigore del presente provvedimento, il progetto di modifica delle opere di presa esistenti al fine di assicurare anzitutto il mantenimento della portata di rispetto e, subordinatamente, la sussistenza del prelievo. Gli uffici competenti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia hanno facoltà di concedere, per lesecuzione delle modifiche alle opere di presa ed in relazione allentità delle stesse, fino ad un massimo di due anni dalla data di presentazione del progetto. Le opere di presa relative alle nuove derivazioni, cioè successive alla data di pubblicazione del presente provvedimento (11.03.2002), dovranno essere progettate in modo da assicurare anzitutto il mantenimento della portata di rispetto e, subordinatamente, la sussistenza del prelievo".
ARTICOLO 3
Pubblicazione della delibera
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali della Regione Veneto e della Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia.
ARTICOLO 4
Deposito della delibera
La presente delibera, che è consultabile via Internet (www.adbve.it), è depositata presso la Segreteria Tecnica dellAutorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio (Direzione Generale della Difesa del Suolo), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Roma, 01 agosto 2002
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IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Ing. Antonio Rusconi) |
IL PRESIDENTE MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (On. Altero Matteoli) |