DELIBERA N. 5 Seduta del 05.02.2001
OGGETTO: Modifiche del Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico:
a) composizione numerica;
b) delegabilità.
IL COMITATO ISTITUZIONALE
VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
RICHIAMATO in particolare il comma 5 dell'art. 12 della suddetta legge secondo cui "Il Comitato Tecnico ...è presieduto dal Segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel Comitato Istituzionale. Il Comitato Tecnico può essere integrato, su designazione del Comitato Istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico." ed il susseguente comma 6 secondo cui "Alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico provvede il Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli";
VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1989 recante "Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Brenta-Bacchiglione";
VISTA la delibera n. 2/92 del 15 gennaio 1992 con la quale é stato approvato il Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico;
VISTO l'art. 2, comma 1, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 che ha integrato la composizione del Comitato Istituzionale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale con linserimento del Ministro delegato per il coordinamento della Protezione Civile;
RITENUTO pertanto indispensabile provvedere ad aggiornare la composizione ed il numero dei componenti del Comitato Tecnico (art. 2 del suddetto Regolamento) con linserimento del rappresentante designato dal Ministro delegato per il coordinamento della Protezione Civile e dellesperto segnalato dallo stesso;
RITENUTA quindi la necessità di provvedere, sulla base dei criteri di equilibrio tra le varie Amministrazioni, alla integrazione di un ulteriore funzionario rappresentante della Regione del Veneto e di un esperto segnalato dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;
CONSIDERATO che:
- lattività ed i pareri del Comitato Tecnico riguardano tematiche con rilevanti risvolti giuridici strettamente connessi con gli aspetti tecnici;
- gli interventi legislativi succedutisi alla predetta legge n. 183/1989 hanno attribuito allAutorità di Bacino un complesso di attività, diverse e nello stesso tempo complementari ed aggiuntive alla pianificazione, richiedenti conoscenze specialistiche nelle materie trattate;
RITENUTO che:
- per la realizzazione dei fini istituzionali sia indispensabile avvalersi di un esperto con particolari cognizioni tecnico-giuridiche appartenente allAvvocatura dello Stato;
- in tal senso sia da accogliere la segnalazione dellAvvocatura dello Stato (nota 16 marzo 2000 n. 5532/Amm. di prot.);
VISTO l'art. 11 "(Indelegabilità)", comma 1, del sopraccitato Regolamento nel quale si recita: "I componenti del Comitato e delle Sottocommissioni non possono farsi rappresentare nelle sedute.";
CONSIDERATO che la frequenza delle riunioni raccordata alla specificità e complessità delle materie trattate in tale consesso richiedono sia una partecipazione costante ed imprescindibile sia una competenza particolare, ovviamente non sempre raggiungibile con i titolari rappresentanti designati dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel Comitato Istituzionale;
RITENUTO che il suddetto Regolamento non sia più rispondente alle esigenze di un proficuo svolgimento delle sedute, nonchè di uno stretto rapporto fra le Amministrazioni interessate e questa Autorità;
DELIBERA
Art. 1) - Lart. 2 "(Composizione e numero componenti)" del predetto Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico è così modificato:
"1 - Il Comitato Tecnico è composto da:
- n. 5 funzionari, di qualifica anche non dirigenziale, designati rispettivamente dal Ministero dei Lavori Pubblici, dal Ministero dellAmbiente, dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero dellInterno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile;
- n. 5 funzionari designati rispettivamente due dalla Regione Autonoma del Friuli - Venezia Giulia, due dalla Regione del Veneto ed uno dalla Provincia Autonoma di Trento;
- n. 15 esperti di elevato livello scientifico, nominati su designazione del Comitato Istituzionale.".
Art. 2) - Nellambito dei quindici esperti è designato quale componente esperto del Comitato Tecnico lAvvocato dello Stato Giancarlo MANDO.
Art. 3) - Con atto successivo si provvederà alla designazione degli esperti del Comitato Tecnico non ancora prescelti, non appena perverranno le occorrenti segnalazioni delle Amministrazioni interessate.
Art. 4) - La denominazione dellart. 11 "(Indelegabilità)" del predetto Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico è così sostituito: "(Delegabilità)".
Art. 5) - Il 1° comma dellart. 11 del suindicato Regolamento è sostituito dalla seguente formulazione:
"I funzionari designati dalle Amministrazioni statali e regionali in seno al Comitato tecnico possono essere sostituiti, in caso di assenza od impedimento, da funzionari supplenti, alluopo nominati seguendo la medesima procedura prevista per la designazione del titolare".
Vittorio Veneto, 05 febbraio 2001
IL SEGRETARIO GENERALE |
IL PRESIDENTE MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (On. Dott. Nerio Nesi) |