Delibera del Comitato Istituzionale n.4/2001 del 5 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 2001.
DELIBERA N. 4 Seduta del 05.02.2001
OGGETTO: Bacino del fiume Piave.
Adozione delle misure di salvaguardia relative al Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche.
PREMESSO che:
- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, in data 05.02.2001 ha adottato, con delibera n. 3/2001, ai sensi dellart. 18 della legge 18.05.1989 n. 183, così come modificato dalla legge 04.12.1993 n. 493, il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;
- lart. 3, comma 1, lettera i) della legge 18.05.1989 n. 183 individua tra gli obiettivi dellattività di pianificazione lattuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a garantire che linsieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;
VISTO lart. 3 della legge 5.01.1994 n. 36 che attribuisce allAutorità di Bacino la definizione e laggiornamento del bilancio idrico, nonché ladozione delle misure per la pianificazione delleconomia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;
VISTO lart. 22, comma 5 del D.L.vo. 11.05.1999, n. 152 che impone la regolazione di tutte le concessioni, comunque in atto, in modo che sia garantito il "minimo deflusso vitale" nei corpi idrici così come previsto dalla legge 183/89;
CONSIDERATO che nella relazione del Piano adottato (fase conoscitiva), sono descritte le criticità del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri (anche metodologici) che permettono di definire la portata di minimo rispetto, così come specificato e motivato allart. 5 delle Norme di attuazione del Piano stralcio. Tale portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve poter defluire attraverso ogni tipo di manufatto e di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere;
CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati nel bacino del Piave, soprattutto durante la stagione estiva e spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza dacqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e sub-affluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientale ed a situazioni conflittuali in merito alluso della risorsa idrica disponibile;
CONSIDERATO che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta:
CONSIDERATO che in attesa dellapprovazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, ai sensi dellart. 4, comma 1, lettera c) della legge 183/89, ed al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione delleconomia idrica, ed al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in materia di concessioni di derivazioni dacqua, risulta necessario adottare appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal Piano in attesa della sua definitiva approvazione;
VISTO lart. 17 della legge n. 183/1989 così come modificato dallart. 12 della legge 4.12.1993, n. 493, secondo cui "in attesa dellapprovazione del Piano di bacino, le autorità, tramite, il Comitato Istituzionale adottano misure di salvaguardia", che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino allapprovazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;
CONSIDERATO che nelladottare il Piano, il Comitato Istituzionale ha modificato gli articoli 5-6-9 delle Norme di attuazione del progetto di Piano stralcio ed ha adottato per il periodo di un anno criteri applicativi della portata di rispetto e pertanto le vigenti misure di salvaguardia devono essere sostituite in quanto non più congruenti con le Norme di attuazione delladottato Piano Stralcio;
VISTO l'art. 17, comma 6 ter della legge n. 183/89 che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
VISTO il D.Lvo 12 luglio 1993 n 275;
VISTA la legge 5 gennaio 1994 n 36;
VISTO il D.L.vo 16 marzo 1999 n. 79;
VISTO il D.L.vo 11 maggio 1999 n.152, e successive modifiche;
RICHIAMATO per quanto occorre il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
DELIBERA
ART. 1 Obiettivi delle norme di salvaguardia
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse ed ai fini di salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un minimo deflusso di rispetto, nonché tutelare le risorse idriche sotterranee, in conformità alle prescrizioni del "Piano stralcio di bacino" adottato con delibera n. 3 del 05.02.2001, sono adottate le norme di salvaguardia di cui al successivo art. 2.
ART. 2 Norme di salvaguardia
Costituiscono Norme di salvaguardia gli artt. 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 delle "Norme di attuazione del Piano" di cui al paragrafo 15 della Parte IV Fase programmatica della relazione del suddetto Piano e riportate nellallegato che è parte integrante della presente delibera, nonché i criteri applicativi di cui allart. 4 della delibera n. 3/2001.
ART. 3 Efficacia delle norme di salvaguardia
Ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dellart. 17 della legge 183/89, così come modificato dalla legge 493/93, le presenti norme di salvaguardia, così come individuate nellart. 2 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino allapprovazione del Piano stralcio.
ART. 4 Attività di sperimentazione riguardante il sistema idroelettrico Caneva Castelletto - Livenza
Le attività di sperimentazione di cui al paragrafo 12.2 del Piano adottato devono essere avviate, subordinatamente allesito positivo delle verifiche previste, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
ART. 5 Abrogazione delle precedenti misure di salvaguardia
A decorrere dallentrata in vigore del presente provvedimento, le misure di salvaguardia adottate con delibera del Comitato Istituzionale n 1 del 22.03.1999, pubblicata nella G.U., Serie Generale n. 157 del 07.07.1999 e successivamente modificate con delibera n. 4 del 26.10.1999, pubblicata nella G.U., Serie Generale n. 40 del 18.02.2000 sono abrogate.
ART. 6 Pubblicazione
Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro 60 giorni dallapprovazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
ART. 7 Deposito
Copia della stessa deliberazione, completa dellallegato, è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dellAutorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale della Difesa del Suolo), la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone.
Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001
IL PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
On. Dott. Nerio Nesi
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Antonio Rusconi
ALLEGATO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 4/2001
NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO
ART. 1
(omissis)
ART. 2
(omissis)
ART. 3
(omissis)
ART. 4 - DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV)
È fissato, per ogni corpo idrico superficiale ricadente nel bacino del Piave il deflusso per garantire la tutela della biocenosi acquatica, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.
ART. 5 - QUANTIFICAZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE
In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela dell'ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale è assunto nel minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo:
dove:
S é la superficie sottesa, espressa in Kmq;
qmedia é la portata media specifica relativa alla tratta omogenea alla quale appartiene la sezione identificata, il cui valore, espresso in l/s per Kmq, é indicato nell'Allegato A, che fa parte integrante delle presenti norme;
Kbiol é l'indice di criticità biologica;
Knat é l'indice di criticità naturalistica;
1) - Per le concessioni attualmente in atto, per le nuove derivazioni, ovvero per quelle in fase di rinnovo, siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni, sono assunti, per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori:
Knat = 0,5 per i parchi fluviali, nazionali, regionali, locali;
Knat = 0,4 per i parchi nazionali;
Knat = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali;
Knat = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza provinciale;
Knat = 0,1 per le aree di tutela paesistica di interesse regionale e di competenza degli enti locali;
Knat = 0 per le aree non comprese nelle precedenti categorie;
Kbiol é definito secondo l'allegato A che fa parte integrante delle presenti norme.
- Per tutte le altre tratte fluviali numerate il Kbiol di riferimento é quello corrispondente alla tratta classificata alla quale afferisce il corso d'acqua considerato e la portata specifica media annua da considerare nellalgoritmo è quella caratteristica della corrispondente area omogenea alla quale appartiene il corso dacqua e che viene riportata nella tabella B contenuta negli elaborati B1, B2 e B3, costituenti lallegato B.
- Per i corsi dacqua di risorgiva la portata di rispetto da assumere è la maggiore tra quelle valutate dal comma 2 dellart. 5 e dal comma 1 dellart.5 del Piano stralcio.
2) Per le sorgenti la portata di minimo deflusso è fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni;
3) Per le piccole sorgenti, per le quali, allo stato attuale, non esistono registrazioni di portata, il Comitato Tecnico, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, individuerà apposite modalità attraverso cui definire il valore della portata di minimo deflusso.
ART. 6 - I RINNOVI E LE NUOVE ISTANZE DI DERIVAZIONE
In via transitoria, il rinnovo delle piccole o grandi derivazioni dovrà essere limitato al periodo di tre anni dalla data del decreto di concessione.
Analogo termine vale per le istanze di nuove derivazioni.
Il rinnovo oppure l'assenso di nuove concessioni dovrà avvenire secondo i criteri e principi di cui al presente piano, tenuto presente quanto indicato nel successivo art. 8.
Su motivata richiesta, nel caso di piccole derivazioni ad uso idropotabile, la concessione potrà avere durata temporale maggiore. Tale possibilità è estesa anche al caso di piccole derivazioni, di entità quantitativamente molto modesta ed uso limitato nel corso dellanno, riguardanti malghe, baite e rifugi alpini.
Le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, in territorio montano, per le quali enti locali o soggetti di diritto pubblico abbiano già avviato le procedure amministrative di richiesta della concessione, alla data di adozione del piano, potranno, in relazione alla specificità dellutilizzo, ed in via eccezionale, avere durata di 15 anni, fatti salvi i principi dettati dagli artt. 4 e 5.
ART. 7 - LE RISORSE IDRICHE
Lo sfruttamento di risorse idriche qualificate, e segnatamente quello di sorgenti o falde, è consentito solo per luso idropotabile; è consentito per usi diversi solamente nel caso di accertata e documentata carenza di fonti alternative di approvvigionamento. In ogni caso luso dellacqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale e sotterraneo.
ART. 8 - IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA
Il risparmio della risorsa idrica è conseguito mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
risanamento e graduale ripristino delle reti di adduzione che evidenziano rilevanti perdite;
installazione di idonei dispositivi di misura delle portate in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, secondo le modalità e le indicazioni impartite dal competente ufficio compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico nazionale;
adozione, nei cicli produttivi che prevedono lutilizzo della risorsa idrica, di idonee tecnologie atte a garantire il massimo risparmio della risorsa.
promozione dell'approvigionamento idrico tramite apposite reti acquedottistiche.
ART. 9 - NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI
Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati; la portata di cui agli artt. 4 e 5 deve essere assicurata immediatamente a valle della sezione di derivazione o dell' invaso interessato. Nei corpi idrici superficiali ove la portata fluente é inferiore a detto flusso di portata, non può essere praticata alcuna derivazione o invaso.
Il provvedimento di concessione tiene conto delleffettivo e documentato fabbisogno idrico del soggetto che ne fa richiesta, in relazione alla tipologia duso ed alla locale disponibilità della risorsa.
All'interno della fascia delle risorgive, così come individuato dai Piani territoriali vigenti, è vietata l'apertura di nuovi pozzi con fontane a getto continuo.
Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano i pozzi esistenti all'interno del bacino del Piave dovranno essere dotati di idonei dispositivi di misura.
All'interno della fascia delle risorgive è vietato l'utilizzo delle acque di falda ai fini del raffreddamento o condizionamento di impianti civili e/o industriali.
ART. 10 - ELEMENTI CONOSCITIVI DA FORNIRE ALL'AUTORITA' DI BACINO PER IL PARERE DI CUI AL D.L.vo 275 DEL 12.7.93
Gli elementi conoscitivi da fornire all'Autorità di bacino con le domande di concessione di derivazione d'acqua di cui al comma 1 dell'art. 7 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e modificato con D.L.vo 275 del 12/7/1993, sono quelle indicate nell'allegato C delle presenti norme di attuazione di cui fa parte integrante.
ART. 11 - LE SITUAZIONI SICCITOSE
Nell' ipotesi si configuri una situazione siccitosa il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con proprio provvedimento dichiarerà lo stato di sofferenza idrica, individuando le modalità di regolazione delle utenze e di soggetti direttamente interessati per la conseguente regolazione delle utenze.Fra questi :
- l'ENEL, in quanto gestore degli invasi idroelettrici di Pieve di Cadore, di S. Croce e del Mis, ai quali è riconosciuta una funzione di regolazione stagionale dei deflussi;
- il Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Fener, direttamente dall'alveo del fiume;
- il Consorzio di bonifica Destra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Nervesa, direttamente dall'alveo del fiume;
- il Consorzio di bonifica Sinistra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave, mediante le opere di presa sul Meschio in località Savassa, sul Meschio in località Borgo Pianche, in destra del torrente Crevada in località Coste, in sinistra del canale Castelletto-Nervesa in località Mercatelli;
- il Consorzio Piavesella, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Nervesa, direttamente dal canale della Vittoria;
- il Consorzio di bonifica Basso Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave, mediante opera di presa sul canale di scarico della centrale del Livenza, località Cavolano, per l'approvvigionamento irriguo del bacino Brian.
ART. 12 - LE AZIONI DA ATTUARE NELLA SITUAZIONE SICCITOSA
Al configurarsi della situazione di cui all'art .11 la regolazione delle utenze irrigue avverrà secondo la seguente procedura:
Le utenze irrigue del Medio Piave subiranno una riduzione della spettanza di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura massima percentuale dipendente dall'entità dell'evento siccitoso e precisamente:
per evento di grave siccità (tr=20 anni)
- 40% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
- 30% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
- 20% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto;
- 30% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto;
- 40% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre;
per evento di media siccità (tr= 10 anni)
- 30% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
- 20% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
- 10% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto;
- 20% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto;
- 30% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre;
per evento di lieve siccità (tr= 5 anni)
- 20% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio
- 10% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno
- 5% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto;
- 10% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto;
- 20% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre;
Nell' alveo principale del Piave dovrà essere garantita peraltro una portata di minimo deflusso costante vitale, a valle della traversa di Nervesa, di almeno:
3 mc/s in caso di grave siccità (tr=20 anni);
5 mc/s in caso di media siccità (tr= 10 anni);
7 mc/s in caso di lieve siccità (tr= 5 anni)
L'ENEL, per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui al presente articolo, garantirà il vuotamento graduale dei propri serbatoi per integrare i deflussi naturali e garantire li soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenuto conto delle riduzioni sopra riportate. Il volume accumulato in ciascun serbatoio non potrà in nessun caso essere inferiore al 20% del massimo volume utile.
ART. 13 - MODIFICA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA
Qualora, in relazione ad un incremento della produzione idrologica del bacino montano, venga constatata una attenuazione dello stato di sofferenza idrica, il Segretario Generale potrà, con proprio provvedimento, anche temporalmente, modificare in senso meno restrittivo le misure di salvaguardia di cui agli articoli 11 e 12.
ART. 14 - MODALITA' DI GESTIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI
Tutti i manufatti idraulici atti a derivare l'acqua dal reticolo idrografico del bacino del Piave dovranno essere dotati di idonei dispositivi di misura delle portate derivate entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano; la loro regolazione dovrà garantire con continuità il regolare deflusso della portata minima in alveo.
In corrispondenza delle traverse, in particolare, la portata di cui agli artt. 4 e 5 dovrà essere garantita da regolazione delle paratoie, che dovranno permettere, mediante luci a battente, il flusso della portata di cui agli artt. 4 e 5.
ART. 15 - UTILIZZO DELLE ACQUE PER ATTIVITA' RICREATIVE
Le attività ricreative che prevedano l'utilizzo delle acque invasate a scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e pertanto devono essere con gli stessi compatibili.
ESTRATTO
DELLA DELIBERA DEL C.I. N. 3/2001 DEL 5.02.2001
(omissis)
ART. 4
Al fine di permettere la corretta attuazione del piano in oggetto, vanno adottate immediate misure di salvaguardia ai sensi dellart. 17 della legge 18.05.1989 n. 183, così come modificato dallart. 12 della legge 4.12. 1993 n. 493.
In via transitoria, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata di vigore delle Misure di salvaguardia, sono fissati i seguenti criteri applicativi della portata di rispetto:
a) durante il periodo 01 giugno - 31 agosto e 01 dicembre - 28 febbraio la portata di rispetto coincide con la portata idrologica, per cui la somma dei coefficienti Knat e Kbiol deve essere considerato pari ad 1;
b) durante gli altri periodi dell'anno la portata di rispetto va determinata moltiplicando la portata idrologica per la somma dei corrispondenti valori tabellati dei coefficienti Knat e Kbiol;
c) per le tre tratte a valle delle sezioni di Nervesa (69), Soverzene (47) e del Mis (63), la valutazione della portata di rispetto rimane invece invariata durante tutto l'anno, con l'applicazione costante dei coefficienti Knat e Kbiol tabellati;
d) la riduzione delle portate di concessioni irrigue deve essere posta, temporaneamente, uguale a zero.
A conclusione del periodo sopra menzionato, e sulla base di appositi monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il Comitato Istituzionale valuterà eventuali diversi criteri applicativi per la portata di rispetto.
(omissis)
ALLEGATO A
Tratta omogenea |
Descrizione |
portata specifica media (l/sxKq) |
Coefficiente di criticità biologia (Kbiol) |
1 |
F. Piave, dalle origini a Cima Sappada |
37 |
1.4 |
2 |
F. Piave, da Cima Sappada alla confluenza del T. Cordevole di Visdende |
38 |
1.6 |
3 |
T. Cordevole di Visdende, dalle origini alla confluenza in Piave |
33 |
1.2 |
4 |
F. Piave, tra la confluenza del T. Cordevole di Visdende e la confluenza del T. Padola |
34 |
1.4 |
5 |
T. Rin, dall'origine alla confluenza in Piave |
29 |
1.2 |
6 |
T. Frison, dalle origini alla confluenza in Piave |
36 |
1.2 |
7 |
T. Digon, dalle sorgenti alla confluenza in Piave |
28 |
1.2 |
8 |
T. Padola, dalle origini alla confluenza del rio Chiamora |
28 |
1.2 |
9 |
T. Padola, dalla confluenza con il rio Chiamora alla confluenza in Piave |
28 |
1.2 |
10+11 |
F. Piave, tra la confluenza del T. Padola e la confluenza del T. Ansiei |
31 |
1.2 |
12 |
T. Ansiei, dal lago di Misurina alla derivazione idroelettrica di Auronzo di Cadore |
34 |
1.6 |
13 |
T. Ansiei, dalla derivazione idroelettrica di Auronzo di Cadore all'imbocco del lago di S. Caterina |
34 |
1.4 |
14+15 |
T. Val di Rin, dalle origini alla confluenza nel T. Ansiei |
34 |
1.2 |
16 |
T. Ansiei, dallo sbarramento del lago di S. Caterina alla confluenza in Piave |
34 |
1.4 |
17 |
F. Piave, dalla confluenza del T. Ansiei al lago di Centro Cadore |
33 |
1.4 |
18 |
T. Piova, dalle origini alla confluenza in Piave |
30 |
1.4 |
19 |
Rio Rin, dalle origini alla confluenza in Piave (lago di Centro Cadore) |
27 |
1.4 |
20 |
T. Cridola |
27 |
1.4 |
21 |
F. Piave, dallo sbarramento del lago di Cadore alla confluenza del T. Boite |
31 |
1.6 |
22 |
T. Boite, dalle origini alla confluenza del rio Fanes |
36 |
1.4 |
23 |
Rio Fanes |
36 |
1.4 |
24 |
T. Boite, dalla confluenza del rio Fanes alla confluenza del T. Bigontina |
35 |
1.8 |
25 |
T. Bigontina |
32 |
1.6 |
26 |
T. Boite, dalla confluenza del T.Bigontina, alla confluenza del T. Costeana |
34 |
1 |
27 |
Rio Costeana |
31 |
1.2 |
28 |
T. Boite, dalla confluenza del rio Costeana alla confluenza del rio Orsolina |
33 |
1.6 |
29 |
Rio Orsolina |
30 |
1.4 |
30 |
T. Boite, dalla confluenza del rio Orsolina al lago di Vodo di Cadore |
32 |
1.4 |
31 |
T. Boite, dallo sbarramento sul lago di Vodo al lago di Valle di Cadore |
32 |
|
32 |
T. Boite, dallo sbarramento sul lago di Valle alla confluenza in Piave |
32 |
1.4 |
33+34 |
F. Piave, dalla confluenza del T. Boite alla confluenza del T. Maè |
31 |
1.4 |
35 |
T. Maè, dalla captazione presso Fusine alla confluenza del T. Ru Torto |
34 |
1.4 |
36 |
T. Ru Torto |
33 |
1.4 |
37+38 |
T. Pramper |
34 |
1.2 |
39 |
T. Maè, dalla confluenza del T. Pramper al lago di Pontesei |
34 |
1.6 |
40 |
T. Maè, dal lago di Pontesei alla confluenza in Piave |
34 |
1.4 |
41 |
F. Piave, dalla confluenza del T. Maè alla derivazione della centrale di Soverzene |
32 |
|
42 |
F. Piave, dalla derivazione della centrale di Soverzene alla confluenza del T. Ardo |
32 |
1.6 |
43 |
F. Rai |
35 |
1.6 |
44 |
T. Tesa |
36 |
1.2 |
45 |
T. Ardo, dalle origini alla confluenza del T. Medone |
30 |
1.4 |
46 |
T. Ardo, dalla confluenza del T. Medone alla confluenza in Piave |
30 |
1.6 |
47 |
F. Piave, dalla confluenza del f. Ardo alla confluenza del T. Cordevole |
32 |
1.6 |
48 |
T. Cordevole, dalle sorgenti fino alla confluenza del rio Boè inclusa |
31 |
1.4 |
49 |
T. Cordevole, dalla confluenza del rio Boè enclusa alla confluenza del rio Andraz |
31 |
1.2 |
50 |
T. Cordevole, dalla confluenza del rio Andraz alla confluenza del T Pettorina |
31 |
|
51 |
T. Pettorina |
33 |
1.2 |
52 |
T. Fiorentina |
32 |
1.2 |
53 |
T. Cordevole, dalla confluenza del T. Pettorina al lago di Alleghe |
32 |
1.6 |
54 |
T. Cordevole, dalla derivazione del lago di Alleghe alla confluenza del T. Biois |
32 |
1.8 |
55 |
T. Biois, dalle sorgenti alla derivazione di Canale d'Agordo |
34 |
1.2 |
56 |
T. Biois, dalla derivazione di Canale d'Agordo alla confluenza in Cordevole |
36 |
1.2 |
57 |
T. Cordevole, dalla confluenza del T. Biois alla confluenza del T. Sarzana |
35 |
1.4 |
58 |
T. Rova, dalle sorgenti alla derivazione, prima della confluenza in Cordevole |
38 |
1.2 |
59+84 |
T. Sarzana |
38 |
1.2 |
60 |
T. Cordevole, dalla confluenza del T. Sarzana alla centrale di La Stanga |
35 |
1.6 |
61 |
T. Cordevole, dalla derivazione della centrale di La Stanga alla confluenza del T. Mis |
36 |
1.6 |
62 |
T. Mis, dalle sorgenti al lago omonimo |
44 |
1.4 |
63 |
T. Mis, dal lago omonimo alla confluenza in Cordevole |
43 |
1.6 |
64 |
T. Cordevole, dalla confluenza del T. Mis alla confluenza in Piave |
37 |
1.6 |
65 |
F. Piave, dalla confluenza del T. Cordevole al canale di derivazione di Busche |
34 |
1.6 |
66 |
F. Piave, dal canale di derivazione di Busche al canale di derivazione Quero |
34 |
1.4 |
67 |
F. Sonna |
36 |
1.6 |
68 |
F. Piave, dalla derivazione a valle della centrale di Quero alla derivazione del canale della Vittoria, nei pressi di Nervesa |
34 |
1.4 |
69 |
F. Piave, dal canale della Vittoria alla confluenza con il fosso Negrisia (Ponte di Piave) |
24 |
1.8 |
70 |
F. Piave, dal Ponte di Piave fino a Fossalta |
28 |
1.6 |
71 |
T. Tegorzo |
32 |
1.4 |
72 |
T. Stizzon |
37 |
1.4 |
73 |
T. Colmeda |
33 |
1.4 |
74 |
T. Caorame, dalla confluenza con il T. Stien alla confluenza in Piave |
44 |
1.6 |
75 |
T. Caorame, dalle sorgenti alla confluenza con il T. Stien |
44 |
1.2 |
76 |
T. Stien |
44 |
1.6 |
77 |
T. Gresal |
32 |
1.4 |
78 |
T. Curogna |
30 |
1.4 |
79 |
F. Soligo, dal lago di Lago alla località Tre Ponti |
36 |
1.6 |
80 |
F. Soligo, dalla località Tre Ponti alla confluenza in Piave |
32 |
1.4 |
81 |
T. Lierza |
30 |
1.4 |
82 |
T. Negrisia |
26* |
1.6 |
83 |
T. Veses |
35 |
1.4 |
* media fra il valore della tratta 69 e 70
ALLEGATO B - Elaborati B1, B2, B3, tabelle A, tabelle B
elaborato B1:
|
||
elaborato B2:
|
||
elaborato B3:
|
ALLEGATO C - Elementi conoscitivi di supporto alle domande di concessione di derivazione d'acqua di cui al comma 1 dell'art. 7 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e modificato con D.L.vo n. 275 del 12/7/1993
1. DATI GENERALI
A cura dell'Ufficio Istruttore dovrà essere precisata la data di presentazione dell'istanza e se l'oggetto cui é riferita costituisce:
opera di nuova realizzazione;
opera già realizzata ma priva di concessione regolarmente assentita;
opera già realizzata per la quale la concessione regolarmente assentita é giunta a scadenza o è scaduta;
variante sostanziale di opera regolarmente assentita o non sostanziale che comporta un maggior o minore quantitativo d'acqua
Conformemente alle disposizioni di legge, l'elaborato progettuale dovrà specificare il volume annuo prelevato, nonché la portata d'acqua da derivarsi, calcolata come media, se si tratta di concessione a portata variabile; in questo caso dovrà pure essere stabilito il valore massimo che può raggiungere, l'erogazione ed i provvedimenti e le opere intese ad evitarne il superamento.
Tale valore massimo dovrà garantire per i corsi d'acqua superficiali il minimo deflusso costante vitale di cui agli artt. 1 e 2
Sarà altresi specificata l'eventuale periodicità del prelievo, indicandone, nel caso, l'estensione temporale su base annuale.
Ogni istanza, se riferita ad usi diversi da quello per il consumo umano, dovrà essere adeguatamente supportata da una precisa e puntuale stima del fabbisogno.
Per derivazioni a scopo idropotabile, l'elaborato progettuale dovrà fornire le necessarie notizie atte a rilevare l'importanza della progettata utilizzazione in rapporto alle condizioni del centro e dei centri abitati cui si vuol provvedere, con riferimento, per quanto attiene la dotazione idrica, al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti.
Per usi diversi da quello per il consumo umano, attingenti da risorse qualificate oppure da corpi idrici già destinati al consumo potabile dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, il soggetto istante dovrà documentare la disponibilità della risorsa predetta o l'accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento, ai sensi del D.L.vo 275 del 12.7.1993.
In particolare, in funzione dei diversi usi previsti dalla legge, l'elaborato progettuale dovrà indicare almeno i seguenti elementi conoscitivi:
-per produzione di forza motrice - l'altezza del salto o dei salti che si vogliono utilizzare, la potenza producibile riferita al reale fabbisogno locale;
-per irrigazione - la natura dei terreni irrigabili e la loro superficie, il tipo di coltura e la corrispondente dotazione idrica, specificando le modalità di somministrazione delle acque nel suolo;
-per usi industriali - la natura dei processi tecnologici per i quali si rende necessario l'impiego della risorsa idrica, con particolare riferimento ai volumi d'acqua richiesti, specificando, ove si preveda la restituzione della stessa, se vi siano eventuali alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche delle acque; anche ai sensi della legge n.36 del 5.1.1994, art. 29, dovrà essere in ogni caso indagata l'opportunità di realizzare impianti di stoccaggio e riciclo delle acque, limitando pertanto l'impiego della risorsa idrica alla semplice funzione di rimpinguamento;
-per uso ittiogenico - le dimensioni del vivaio, la specie allevata, corredata da corrispondente standard di dotazione idrica, ed i conseguenti volumi d'acqua necessarie e inoltre le caratteristiche delle opere e delle acque di scarico;
-per innevamento artificiale - la superficie dei terreni innevabili.
2. INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA IDRICA E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE
L'elaborato progettuale dovrà consentire di localizzare in maniera univoca il sito di prelievo e di eventuale restituzione delle acque, indicando per esse il comune, la località, le coordinate geografiche ed il nome del corso d'acqua su cui insistono. Nel caso di corpi idrici superficiali sarà altresì specificata l'area del bacino idrografico afferente, evidenziando il ricettore principale e l'esistenza di ulteriori corsi d'acqua secondari.
Sarà altresì corredato da corografia in scala opportuna (1:25.000; 1:10 000; 1:5000) rappresentante, nel caso di manifestazioni sorgentizie o piccoli corsi d'acqua l'intero bacino afferente; qualora la derivazione interessi grandi corpi idrici superficiali o acquiferi sotterranei la corografia sarà limitata ad un area convenientemente estesa, in ragione dell'entità del prelievo e della ampiezza di ipotizzabili effetti.
3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO
L'elaborato progettuale dovrà illustrare in maniera esaustiva ed adeguata al carico della progettata utilizzazione, il sistema idrico ed idrologico su cui la stessa verrà ad insistere, corredandola, in funzione della tipologia del corpo idrico, di appropriata documentazione conoscitiva.
In particolare, nel caso di corpi idrici superficiali dovrà essere resa sommaria descrizione del bacino immediatamente sotteso, con particolare riferimento al sistema della rete idrografica ed alla conformazione geologica dell'area.
Inoltre, in assenza di dati ufficiali delle portate forniti da Servizi Tecnici dello stato o da altri Enti di stato (Ufficio Idrografico ecc.) saranno fornito resoconto di una apposita campagna di misurazioni delle portate che il soggetto richiedente dovrà effettuare in un'arco di tempo convenientemente esteso (almeno un anno) e con cadenze non inferiori a quelle stagionali; in alternativa sarà ammessa la possibilità di illustrare il regime pluviometrico del corpo idrico sulla base di dati citati in letteratura o dati di portata comunque desumibili da campagne o osservazioni eseguite in bacini limitrofi con caratteristiche omogenee o derivate da valutazioni sufficientemente attendibili riferite e precedenti indagini.
Per corsi d'acqua montani sarà infine sufficiente, in mancanza di rilevazioni dirette, ricostruire l'andamento della curva di durata dei deflussi sulla base degli apporti pluviometrici sul bacino afferente, anche in analogia con bacini contigui.
Per le manifestazioni sorgentizie, saranno forniti i seguenti elementi conoscitivi:
descrizione dell'assetto idrogeologico da cui scaturiscono le manifestazioni sorgentizie che si intendono utilizzare;
resoconto di una apposita campagna di misurazioni delle portate che il soggetto richiedente dovrà effettuare in un arco di tempo convenientemente esteso (almeno tre anni), presso la sorgente in questione, con cadenze non inferiori a quelle stagionali.
Per corpi idrici sotterranei, saranno forniti i seguenti elementi conoscitivi :
descrizione dell'assetto idrogeologico della zona interessata dall'emungimento, con particolare riferimento alla stratigrafia delle formazione/i geologiche interessate dal pozzo ed al regime di alimentazione della falda idrica coinvolta, individuando su opportuna planimetria la direzione del flusso;
resoconto di una apposita campagna di prove di eduzione che il richiedente la concessione dovrà effettuare, in diverse soluzioni, nell'ambito di un arco di tempo convenientemente esteso (almeno un anno) con cadenze non inferiori a quelle stagionali, ciascuna di tali prove comprenderà una serie di emungimenti continui, per la durata non inferiore a 24 ore, regolati a quattro distinti livelli di regime delle portate, il cui valore massimo dovrà uguagliare almeno 1,5 volte la portata massima che si intende utilizzare, al termine di ciascuna prova della durata di 24 ore dovrà essere rilevato l'abbassamento del livello all'interno della bocca foro rispetto alla situazione in assenza di emungimento e sulla base del diagramma portata emunta-abbassamento del pelo libero dovranno trarsi, a cura del richiedente, approssimative indicazioni in ordine alla massima portata ammissibile (portata critica).
4. DESCRIZIONE DEL SISTEMI DEGLI USI
Nel caso di prelievi da corpi idrici superficiali l'elaborato progettuale dovrà essere corredato da idonea documentazione a cura del soggetto istante ovvero dall'ufficio istruttore che attesti e identifichi, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso, l'esistenza di ulteriori opere di derivazione insistenti sul medesimo corpo idrico e le corrispondenti quantità di acqua derivata.
Per prelievi da acquiferi sotterranei la medesima indagine verrà condotta da parte del soggetto istante ovvero dell'ufficio istruttore entro un raggio dall'opera di presa di almeno 3 Km., evidenziando la eventuale presenza nella stessa area di corpi idrici superficiali che potrebbero essere interessati o influenzati dal prelievo o dall'abbassamento della falda.
Inoltre l'elaborato progettuale dovrà prevedere, nell'ambito delle opere di presa e di restituzione, l'installazione di idonei dispositivi fissi per la misurazione delle portate e dei volumi. Nel caso di prelievi da corpi idrici minori (sorgenti e rii) la predisposizione di strumentazione fissa sarà opzionale. In ogni caso il concessionario si impegnerà a rilevare e trasmettere all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato periodici risultati di misura delle portate, con cadenza almeno semestrale.
5. ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Nel caso di prelievi da corpi idrici superficiali, l'elaborato progettuale dovrà riportare una sommaria descrizione delle caratteristiche biologiche del corso d'acqua, rilevare l'importanza del corpo idrico in ordine alla fauna selvatica ed vegetali in loco ed evidenziarne corrispondentemente gli ipotizzabili effetti nei confronti dell'ecosistema interessato.
A cura dell'Ufficio istruttore interessato e inoltre dovrà essere indicato se le opere previste ricadano in aree sottoposte a vincoli ambientali ai sensi della vigente normativa statale o regionale in materia specificando le possibili alterazioni.